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Acconciatore, Estetista, barbiere, Tatuatore e piercing

L'attività professionale di acconciatore (ex barbiere e/o parrucchiere uomo-donna) è volta a modificare e migliorare l'aspetto estetico dei capelli e il taglio della barba. L'acconciatore, nell'ambito della propria attività, può effettuare anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

 

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico. L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività di estetista (L.R. 21/07).

 

L'attività professionale di barbiere consente di effettuare il taglio della barba e il taglio semplice dei capelli nell'uomo.

La Legge 174/2005 (ex L. 161/63 modif. dalla L.1142/70) nel disciplinare l'attività di acconciatore consente a coloro che già esercitano l'attività di barbiere di proseguire l'attività e, nel caso, a trasferirla.

La citata Legge dà altresì facoltà a coloro che avevano nel passato esercitato l'attività di barbiere o che erano in possesso di qualifica professionale di aprire o subentrare in un'attività di barbiere.

I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di acconciatore devono frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale.

 

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per l'esercizio dell'attività sono necessari:

 - requisiti professionali da parte del titolare o di almeno uno dei soci o di un responsabile tecnico (durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio deve essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali). Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio. Dal novembre 2009 la Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio non è più competente al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica professionale. Il riconoscimento dei requisiti per l'accesso alle professioni di acconciatore, di barbiere e di estetista viene effettuato direttamente dal Comune in sede di presentazione della SCIA. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all'iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (REA) e, per le imprese artigiane effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.

 

- certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e, per gli estetisti, anche delle attrezzature. La certificazione deve essere richiesta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 15 "Alta Padovana"oppure avvalendosi della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 asseverata da tecnico abilitato.

 

 

Apertura o trasferimento dell'attività

Il soggetto che intende esercitare o trasferire nell'ambito del territorio comunale di Piazzola sul Brenta l'attività di acconciatore, di estetista e di barbiere deve presentare la relativa Scia - Segnalazione certificata di inizioattività - utilizzando il modulo sotto riportato.

 

 

Subingresso nell'attività

Per il subingresso nell'attività deve essere presentata una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), utilizzando il modulo sotto riportato.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione che comprova l'avvenuto trasferimento dell'azienda (atto notarile di cessione d'azienda, affitto d'azienda, ecc.).

L'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti e/o della nuova idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature o alla designazione di un responsabile qualificato.

 

 

Modifiche dell'attività

Se le modifiche dell'attività riguardano:

- modifiche sostanziali dei locali (riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei "lay-out" dei locali);

- potenziamento o diminuzione delle attrezzature (solo nel caso di attività di estetista);

deve esserne data comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune utilizzando il modulo sotto riportato, allegando la nuova certificazione di idoneità igienico sanitaria. Nel frattempo l'attività deve essere sospesa e le eventuali nuove attrezzature non possono essere utilizzate.

 

Se invece le modifiche dell'attività riguardano:

- modifica della compagine o ragione sociale;

- sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato;

deve essere presentata semplice comunicazione, utilizzando, rispettivamente, la modulistica sotto riportata. Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attivitàdeve essere sospesa.

 

 

MODULISTICA per l'apertura di un'attività di Acconciatore, estetista, tatuatore ...
- S.C.I.A. per l'apertura di un'attività di acconciatore, estetista e barbiere
- S.C.I.A. per l'apertura di un'attività di tatuatore e piercing
- S.C.I.A. per l'apertura di un'attività didattica di acconciatore, estetista e barbiere
- S.C.I.A. per il trasferimento di sede dell'attività
- Comunicazione di modifica della denominazione/ragione sociale della Società
- Comunicazione di subingresso nell'attività di acconciatore, estetista e barbiere
- Comunicazione di subingresso nell'attività di tatuatore e piercing
- Comunicazione svolgimento a titolo dimostrativo attività di barbiere, acconciatore o estetista
- Modifica locali
- Sostituzione del responsabile tecnico

 

COME TRASMETTERE L'ISTANZA PER VIA TELEMATICA:

Per la compilazione e l'invio telematico di tale istanza è necessario collegarsi al seguente link: http://sportellounico.regione.veneto.it..

Per inoltrare l'istanza attraverso tale portale occorre, innanzitutto, registrarsi come utente, cliccando nella sezione "Registrazioni". Ottenute le credenziali di accesso, che saranno comunicate al soggetto registrato con una e-mail all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) indicato nella scheda di registrazione, cliccando nella sezione "Se sei un utente registrato accedi qui"  sarà possibilie accedere al portale per compilare e inviare telematicamente la domanda.

 

All'istanza deve sempre essere  allegata, al momento dell'invio, copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria (per l'importo e le modalità di versamento clicca qui - Diritti di ISTRUTTORIA delle pratiche SUAP).


Si informa altresì che all'interno della propria area riservata, da dove è possibile inviare la documentazione, l'utente può anche visualizzare lo stato procedimentale della propria pratica. 

 

IMPORTANTE:
Se il soggetto richiedente, avente titolo alla presentazione dell'istanza, non possiede la firma digitale,
lo stesso può delegare il proprio professionista/commercialista o altro referente appartetente ad una associazione a sottoscrivere i documenti digitalmente. In tal caso, il richiedente dovrà allegare all'istanza la seguente procura per la sottoscrizione e invio digitale delle istanze. 

  

 

Per informazioni

 

Ufficio Commercio dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest
Viale Silvestro Camerini n. 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Telefono 049/969 79 45-916  Fax 049/969 79 30
Orari di ricevimento: da Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Responsabile: dott. Paolo Fortin

 

 




- Legge n. 40 del 2 aprile 2007, conversione con modificazione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 - "Decreto Bersani".

- Legge n.174 del 17 agosto 2005 (ex Legge n. 161 del 14.2.1963 modificata con Legge n. 1142/1970) "Disciplina dell’attività di acconciatore".

- Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

- Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 "Disciplina dell'attività di estetista".

- Legge regionale n. 29 del 27 novembre 1991 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

 
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