La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:
- impianto stradale: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
- impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.
Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.
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Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto stradale
Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un "gestore" al quale viene rilasciata la licenza UTF. Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.
Il gestore che "subentra" nella conduzione di un impianto deve darne contestuale comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.
Gli impianti stradali esistenti possono essere ristrutturati o trasferiti, previa domanda di autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente, deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire, oppure secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata.
La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.
Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica.
Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.
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L'esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
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Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:
- la cessazione delle attività complementari;
- il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRC;
- la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo;
- la bonifica del suolo, secondo le modalità di cui alla DGR Veneto n. 3964 del 10.12.2004;
- la chiusura degli accessi.
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Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto ad uso privato
Per poter installare e gestire un impianto di carburanti ad uso privato, all'interno di cantieri, di magazzini e simili, di imprese industriali o commerciali o di imprese consorzi o cooperative di autotrasportatori per il rifornimento e per l'esclusivo rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie di proprietà delle imprese stesse, occorre:
a) presentare richiesta di autorizzazione al Comune, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
b) dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione, per l'effettiva installazione, occorre presentare la D.I.A. o la S.C.I.A. al Settore Edilizia Privata
c) per poter porre in esercizio l'impianto, dopo che è stato installato, occorre presentare richiesta del certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e richiesta di collaudo impianto all'Ufficio SUAP del Comune.
Ad avvenuto collaudo e rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'impianto ad uso privato può essere posto in esercizio.
Se la capacità del serbatoio è di 10 mc. o superiore, occorre richiedere ed ottenere la licenza di esercizio da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza.
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Per informazioni
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Ufficio Commercio dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest
Viale Silvestro Camerini n. 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Telefono 049/969 79 45-916Â Â Fax 049/969 79 30
Orari di ricevimento: da Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Responsabile: dott. Paolo Fortin
- DGR n. 497 del 18 febbraio 2005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti".
- DGR Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 "Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato".
- DGR n. 1562 del 26 maggio 2004 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- DGR n. 641 del 12 marzo 2004 "Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti".
- Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
- D. Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".