Bar, ristoranti, pub, pizzerie (attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti)
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti, pub o pizzerie), è necessario aver ottenuto:
- l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune dove sono situati i locali;
- l'attestazione di registrazione sanitaria (ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710), o aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'Ulss competente per territorio, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi.
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L'art. 5 della L.R.V. 29/2007 ha unificato le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione. La concreta individuazione del tipo di somministrazione è determinata dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dal competente dipartimento dell’Azienda ULSS.
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Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attivitÃ
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della L. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):
- Â nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
-  nel caso di associazioni, società , consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
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E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:
- Â nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
-  nel caso di associazioni, società , consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
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E' altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società ), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
- iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
- corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
- esperienza professionale, di almeno 2 anni negli ultimi 5, presso un'impresa esercitante l'attività nel settore alimentare o della somministrazione in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato, coadiutore familiare;
- possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie.
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Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia in possesso del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 31 lett. m) della L.R.V. 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del C.C.
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Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività , deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
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Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società , associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
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Requisiti dei locali
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà );
- regolarità edilizia ed urbanistica;
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del D.M. dell'Interno 17.12.1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
- rispetto dei limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione previsionale di impatto acustico (L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni rumorose causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall'Arpav;
- i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario; il relativo controllo è effettuato dall'Ulss competente. Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria.
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APERTURA, TRASFERIMENTO, SUBINGRESSO, VARIAZIONE SOCIETARIA, VARIAZIONE SUPERFICE DI SOMMINISTRAZIONE
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Apertura e trasferimento di esercizio:
L’apertura di un’attività di somministrazione o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni della matrice di programmazione sulla base delle linee guida regionali.
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Subingresso:
Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività , comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione di apposita S.C.I.A. al Settore Commercio del Comune e comporta il rilascio dell’autorizzazione. L’attività deve iniziare, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività .
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'ultima gestione.
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Variazione societaria:
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del requisito professionale (ad es. procuratore, preposto), è sufficiente presentare al Comune apposita comunicazione contenente:
- l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dalla L. 31.05.1955, n.575 (antimafia);
- l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 4 L.R.V. 21.9.2007 n. 29;
- l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali.
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Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Â copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
-  copia dell'eventuale comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata al competente Dipartimento dell’Azienda ULSS n. 17.
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Variazione della superficie di somministrazione
E' necessario presentare apposita S.C.I.A. al Settore Commercio del Comune contenente le autodichiarazioni relative ai requisiti dei locali (vedi paragrafo relativo).
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Attività  di somministrazione NON soggette ad Autorizzazione
Ai sensi dell’art.9 della LRV 21 settembre 2007, n.29, sono soggette a presentazione di apposita S.C.I.A. al Settore Commercio del Comune le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la sempolce musica di accompagnamento e compagnia;
- nelle mense aziendali, come definiti all’art.3, comma 1, lett. l);
- in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
- in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
- negli esercizi polifunzionali di cui all’art.24 della LR 13.08.2004, n.15.
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Nella S.C.I.A. l’interessato dichiara:
- il possesso dei requisiti morali e professionali;
- le caratteristiche specifiche all’attività da svolgere;
- l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui alla lett. c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento. In tali locali, la somministrazione è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce di dell’attività di intrattenimento e svago;
- che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità , ove previsti, e in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
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 Come trasmettere l'istanza per via TELEMATICA:
Per la compilazione e l'invio telematico di tale istanza è necessario collegarsi al seguente link: http://sportellounico.regione.veneto.it..
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Per inoltrare l'istanza attraverso tale portale occorre, innanzitutto, registrarsi come utente, cliccando nella sezione "Registrazioni". Ottenute le credenziali di accesso, che saranno comunicate al soggetto registrato con una e-mail all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) Indicato nella scheda di registrazione, cliccando nella sezione "Se sei un utente registrato accedi qui" ,
sarà possibile compilare e inviare l'istanza.
Si informa, altresì, che all'interno della propria area riservata, da dove è possibile inviare la documentazione, l'utente può anche visualizzare lo stato procedimentale della pratica.
All'istanza deve sempre essere allegata, al momento dell'invio, copia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria (per l'importo e le modalità  di versamento clicca qui - Diritti di ISTRUTTORIA delle pratiche SUAP).
IMPORTANTE:
Se il soggetto richiedente, avente titolo alla presentazione dell'istanza, non possiede la firma digitale,
lo stesso può delegare il proprio professionista/commercialista o altro referente appartetente ad una associazione
a sottoscrivere i documenti digitalmente. In tal caso, il richiedente dovrà allegare all'istanza la seguente
 procura per la sottoscrizione e invio digitale delle istanze.
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Per informazioni
UFFICIO COMMERCIO dell'Unione del Comuni Padova Nordovest
Viale Silvestro Camerini n. 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Telefono 049/969 79 45/916Â Â Â Fax 04/969 79 30
Orari di ricevimento: Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Responsabile: dott. Paolo Fortin