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Discoteche, night club

La somministrazione all'interno dei locali di pubblico spettacolo, come le discoteche, le sale da ballo, le sale da gioco, i locali notturni e i night, ai sensi della  Legge Regionale del Veneto n. 29/07 è soggetta allla presentazione di una semplice segnalazione certificata di inizio attività (Scia) almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività. Va tenuto conto inoltre che la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie totale.

 

Per esercitare l'attività di somministrazione in locali di pubblico spettacolo è necessario:

- essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS;
- essere in possesso della licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS che comprende la valutazione dell'impatto acustico;
- essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone;
- essere in possesso della documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico;
- aver presentato al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio dell'attività di somministrazione (per informazioni più dettagliate sugli stampati, le modalità di compilazione e la documentazione da allegare, si consiglia di consultare, in questo sito, la pagina dedicata alle "Attività di somministrazione non soggette ad autorizzazione" nella sezione "BAR, RISTORANTI ...);
- aver ottenuto l'attestazione di registrazione sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 ed alla D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710 od aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 "Alta Padovana", senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi.

 

Dal 1 gennaio 2008 è infatti entrata in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 in attuazione del Reg. CE 852/2004).

Dettagliate informazioni sono disponibili nel sito internet del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 "Alta Padovana".

La Scia sanitaria deve essere presentata dal:

- titolare, nel caso di ditta individuale;

- legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di società.

 

 

Requisiti soggettivi

Per poter svolgere l'attività è inoltre necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (antimafia):

- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;

- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

 

E' altresì indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, r.d. 18.6.1931 n. 773 ed all'art. 4 della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29:

- nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;

- nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

 

E' oltretutto necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) od il legale rappresentante (nel caso di società, associazioni, consorzi ecc.) siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:

- iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;

- diploma di istituto secondario od universitario, anche triennale, purché il corso di studi preveda materie attinenti al commercio, alla preparazione od alla somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie;

- corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;

- esperienza professionale di almeno 2 anni nel quinquennio precedente presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:

1) titolare o socio lavoratore;

2) dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione od alla preparazione degli alimenti;

3) coadiutore familiare.

 

Nel caso in cui il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi, ecc.) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.

 

Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

 

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

- che la ditta sia iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio;

- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

 

 

Requisiti dei locali

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

- disponibilità (tramite contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);

- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;

- sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635.

 

 

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (S.C.I.A.)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata all'Ufficio SUAP del Comune, utilizzando il modulo sotto riportato, da parte del:

- titolare, qualora si tratti di ditta individuale;

- legale rappresentante o dal procuratore, qualora si tratti di una società.

 

 

MODULISTICA
- S.C.I.A. per la somministrazione di bevande e alimenti in discoteche, night club

 

 

Per informazioni

 

Ufficio Commercio dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest
Viale Silvestro Camerini n. 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Telefono 049/969 79 45/916   Fax 049/969 79 30
Orari di ricevimento: da Lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Responsabile: dott. Paolo Fortin




- Legge Regione Veneto 21 settembre 2007 n. 29 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- R.D. 18 giugno 1931 n. 733 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".

- Reg. CE 852/2004 e D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710.

- Decreti del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e 19.8.1996.

 
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