Dillo ad un amico

ICI anno 2008

ICI anno 2008
                                                                                                TUTTE LE NOVITA’ E LE INFORMAZIONI UTILI sull’I.C.I.
L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
per l’anno 2008


Con Decreto Legge n. 93 del 21 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008 è stata disposta l’esclusione dall’ICI sull’abitazione principale.
PERTANTO A PARTIRE DALLA PROSSIMA SCADENZA DI GIUGNO 2008 NON SI PAGHERA’ PIU’ L’ICI  SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE E SULLE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO.
(Restano esclusi dal beneficio gli immobili iscritti in Catasto nelle Categorie A1, A8 e A9)
Per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimora abitualmente, ovvero quella nella quale vi ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Si ricorda altresì che ai sensi del vigente regolamento comunale sono assimilate alle abitazioni principali: 

    1. le abitazioni concesse ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sempre che tali soggetti siano residenti nel territorio comunale ed utilizzino l’immobile quale loro abitazione principale e non siano proprietari o possessori a titolo di diritto reale di altri immobili ad uso abitativo;

    2. le abitazioni possedute a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o simili, o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il soggetto passivo che intende avvalersi di quanto disposto da tali agevolazioni deve presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il termine di versamento della prima rata (16/6/2008), utilizzando il modulo predisposto dal Comune. La violazione della presente disposizione sarà punita secondo quanto previsto per la fattispecie della mancata esibizione o trasmissione di atti, dall’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall’art.14 del D.Lgs. n.473/97.
Per le restanti tipologie di immobili, come di seguito elencate, il Consiglio Comunale del Comune di Piazzola sul Brenta, con deliberazione n. 9 del 25.3.2008, ha provveduto a disciplinare per l’anno 2008 l’applicazione dell’I.C.I., nel modo seguente:
a)    Aliquota ordinaria:   5,8‰
applicabile alle seguenti classi di immobili:
·                     Aree fabbricabili,
·                     Fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione,
·                     Fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione

b)    Terreni agricoli:   5,5‰

c)    Immobili  non  locati  intesi  quali  unità  immobiliari classificabili e classificate nel gruppo  catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10 relativa agli uffici) utilizzabili ai soli fini abitativi per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.   9 ‰
Qualora l’immobile sia a disposizione del proprietario e vengano pagate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e le utenze domestiche (luce, acqua, gas), si applica l’aliquota massima prevista dal D. Lgs. N. 504/92.   7 ‰
d) Fabbricati destinati ad abitazione concessi in locazione con contratto cosiddetto “concordato”, registrato a norma di legge, previsto dall’art.2, cc.3 e 5 della L. n.431/98, previa comunicazione all’Ufficio Tributi:   2,75‰


Rendite rivalutate
Si ricorda che, ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996, le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%, mentre i redditi dominicali del 25%.

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

1^ rata entro il 16 giugno 2008 pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
2^ rata dal 1 al 16 dicembre 2008 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell’intera imposta per tutto l’anno 2008 può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2008.
L’importo minimo per il versamento dell’ICI è di € 2,00. Non si fa luogo ad alcun versamento se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a detto importo.
A partire dall’anno 2007, tutti gli importi da versare per il pagamento dei tributi locali devono essere arrotondati all’euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
N.B.: è opportuno ricordare che l’ammontare dell’importo da versare deve essere effettuato, a seconda dei casi, direttamente sulla rendita catastale dell’immobile o sul reddito dominicale del terreno, oppure sul valore venale dell’area fabbricabile.

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento su modulo di conto corrente (c/c) postale n.12759353, intestato: Comune Piazzola sul Brenta - Servizio Tesoreria - ICI - Viale S.Camerini 3 - 35016 Piazzola sul Brenta utilizzando i nuovi moduli dei bollettini di conto corrente postale stabiliti dal Ministero.
I versamenti possono essere effettuati:
-        presso qualsiasi ufficio postale;
-        presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Intesa S. Paolo – Filiale di Piazzola sul Brenta, Viale S. Camerini 2, senza alcuna commissione;
-        presso gli sportelli della BCC – Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana – Filiale di Piazzola sul Brenta, Via dei Magazzini 2, senza alcuna commissione;
-        A partire dall’anno 2007, l’imposta può essere versata anche con modello F24

Attenzione: le scadenze previste per il PAGAMENTO dell’ICI sono tassative
. Non effettuare il versamento entro tali scadenze significa inevitabilmente essere rilevati dai controlli ed incappare nell’applicazione delle sanzioni che la legge prevede essere pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, oltre agli interessi legali dovuti. Tuttavia, nel caso di semplice disattenzione o dimenticanza nell’effettuare il versamento entro i tempi stabiliti, e prima che l’ente effettui i necessari controlli, il contribuente può far ricorso all’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso” mediante il quale potrà sanare il ritardo versando l’imposta dovuta maggiorata di una piccola sanzione che egli stesso provvederà ad applicarsi nei modi seguenti:
-        pagamento tardivo effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (30%), pari al 3,75% dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali.
-        pagamento tardivo effettuato entro un anno dalla data di scadenza: sanzione ridotta ad 1/6 del minimo (30%), pari al 6% dell’importo dovuto, oltre agli interessi legali.

Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2008 sempreché non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati, nel corso del 2007. Tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione e a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi Comunale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008/07, salvo comunicazione su modello telematico predisposta dagli studi notarili.

L’Ufficio Tributi è a disposizione per fornire informazioni e documentazioni in orario d’ufficio (lunedì-mercoledì-venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00).



Inizio pagina